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Salute e sicurezza nei cantieri – Patente a punti: novità decreto PNRR

La disposizione introduce, dal 1° ottobre 2024, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi nei cantieri che si baserà sul meccanismo della cd. “Patente a Punti”. Le novità coinvolgeranno le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei e mobili (ossia “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”) che dovranno possedere una “patente a punti” digitale, rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Il decreto, attualmente sottoposto a processo di conversione, potrebbe essere oggetto di modifiche in seguito alle discussioni in corso presso il tavolo tecnico istituito dal Ministero del Lavoro. Questo tavolo vede la partecipazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti sindacali dei lavoratori.

Di seguito le principali caratteristiche.

  • Ambiti settoriali

La “patente a punti” troverà inizialmente applicazione per imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili, ma è prevista una possibile estensione ad altri ambiti di attività individuati da un decreto ministeriale da adottare in base a quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle Parti sociali.

  • Esclusione per Qualificati SOA

Le imprese che possiedono l’attestato di qualificazione SOA sono esenti dal possesso della patente a punti.

  • Requisiti per ottenere la Patente

Per ottenere la patente imprese e lavoratori autonomi devono essere iscritti alla Camera di Commercio, essere in regola con la formazione sulla sicurezza, possedere un DURC valido, il Documento di Valutazione dei Rischi e il DURF.

  • Rilascio Digitale

La patente digitale sarà rilasciata dall’INL e le informazioni sui punti saranno registrate in un’apposita Sezione del “portale nazionale del sommerso”. I dettagli su come ottenerla saranno definiti in un prossimo decreto.

  • Crediti Iniziali e Decurtazioni

La patente parte con 30 crediti. I crediti iniziali possono essere ridotti per violazioni (es. quelle dell’allegato I e XI del D. Lgs. 81/08, ecc.) o infortuni a seconda della gravità delle inadempienze, fino ad un massimo di 20 crediti per l’infortunio mortale di un lavoratore. Non si potrà operare in caso di un numero di crediti inferiore a 15.

  • Recupero Crediti

Si possono recuperare fino a 15 crediti seguendo dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza. Dopo due anni senza violazioni, si guadagna 1 credito annuo (max 10 crediti). Le imprese che adottano modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (MOG 231) ottengono 5 crediti extra.

  • Obblighi del Committente /Responsabile dei lavori

Chi commissiona i lavori deve verificare che le imprese o i lavoratori autonomi abbiano la patente a punti o, se esenti, l’attestato SOA.

  • Trasmissione di Documenti

Prima di iniziare i lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il Committente/Responsabile dei lavori deve trasmettere all’amministrazione una dichiarazione che attesti la verifica del possesso della patente a punti.

Riferimento normativo: Decreto-legge n. 19/2024

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