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Misure per/sul lavoro – fruizione benefici, sanzioni e appalti: novità decreto PNRR

Il decreto legge n. 19/2024 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e in vigore dal 2/3/2024 introduce, all’art. 29 ,“disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare”.

Di seguito le principali novità.

  • Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi

La normativa richiede ai datori di lavoro di soddisfare alcune condizioni per godere dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro. Queste condizioni includono il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e l’assenza di violazioni in materia di lavoro, condizioni di lavoro, salute e sicurezza, come individuate con decreto ministeriale, fermi restando gli obblighi legali e il rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Anche in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni in materia di lavoro, i benefici possono essere mantenuti, purché la regolarizzazione avvenga entro i termini stabiliti dagli organi di vigilanza secondo le disposizioni di legge. Tuttavia, se vengono accertate violazioni amministrative non regolarizzabili, il recupero dei benefici erogati non potrà superare il doppio dell’importo della sanzione amministrativa verbalizzata.

  • Disposizioni in materia di appalti, subappalti, distacco e somministrazione

Per combattere l’abuso dell’esternalizzazione delle attività, messa in atto al solo fine di ridurre i costi del lavoro, è stabilito che i lavoratori occupati in appalti o subappalti devono ricevere un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi più rappresentativi nel settore e nella zona geografica dell’appalto. Inoltre, la responsabilità solidale si estende a tutti i soggetti coinvolti in appalti illeciti, nelle ipotesi in cui l’utilizzatore ricorre alla somministrazione di lavoro non conforme alle norme (es. da soggetti non autorizzati o al di fuori dei limiti di somministrazione previsti) o al distacco non genuino in quanto privo dei requisiti richiesti.

  • Inasprimento regime sanzionatorio per lavoro irregolare

Vene previsto un inasprimento delle sanzioni per il lavoro irregolare, con un aumento del 30% per l’impiego di lavoratori in nero e del 20% per altre violazioni quali la somministrazione illecita, appalti e distacchi irregolari. Si aumentano del 20% anche le sanzioni per la mancata comunicazione dei distacchi di lavoratori e per il mancato rispetto dell’orario di lavoro massimo e dei periodi di riposo.

Vengono introdotte sanzioni penali contro la somministrazione abusiva di personale, sostituendo le precedenti sanzioni amministrative. Si prevede l’arresto o l’ammenda per l’esercizio non autorizzato della somministrazione di lavoro, la ricerca e selezione del personale, e il supporto alla ricollocazione di personale.

  • Lista di conformità per datori di lavoro virtuosi

Viene prevista una premialità in favore dei datori di lavoro che non commettono violazioni o irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro, compresa la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In tali casi l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e inserisce il datore di lavoro in un apposito elenco informatico denominato “Lista di conformità INL”, accessibile pubblicamente, previo loro consenso.

I datori di lavoro presenti nella lista non saranno soggetti a ulteriori controlli da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro per un periodo di dodici mesi, a eccezione di verifiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, o a seguito di richieste di intervento o a seguito di indagini disposte dalla Procura della Repubblica.

Infine, qualora in seguito, vengono accertate violazioni o irregolarità basate su nuovi elementi di prova, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvederà a rimuovere il datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

  • Certificato di congruità della manodopera negli appalti

Viene previsto che nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli li appalti privati, verificano congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, secondo la disciplina di cui al c.d. “DURC di congruità”.

  • Versamento del saldo finale negli appalti privati

Viene stabilito, che nei casi di appalti privati del valore di almeno 500.000 euro, il versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica di congruità o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.

La verifica delle suddette violazioni e l’applicazione delle relative sanzioni saranno a carico degli organi di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nel rispetto delle rispettive competenze normative e anche in seguito a segnalazioni di enti pubblici e privati.

Riferimento normativo: Decreto-legge n. 19/2024

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