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Etichettatura ambientale imballaggi obbligatoria, CNA e Conai spiegano cosa c’è da fare

Un webinar riservato alle imprese è stato organizzato per il 29 marzo

PESAROLA CNA di Pesaro e Urbino ricorda che dal 1 gennaio 2023 è diventato obbligatorio provvedere all’etichettatura ambientale degli imballaggi. A questo proposito, il Decreto legislativo 116 del 2020 prevede che tutti gli imballaggi vengano opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche Uni applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, in modo da facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio e fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Sulla base della normativa della Commissione europea, i produttori hanno dunque l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

L’obbligo di etichettatura ambientale si riferisce agli imballaggi, con la necessità evidenziata dalla normativa di indicare i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

In Italia tutti gli imballaggi immessi al consumo sono soggetti all’obbligo dell’etichettatura ambientale, a cominciare da quelli primari – quelli che confezionano il singolo prodotto pronto al consumo – per arrivare ai secondari – che raggruppano un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo – e terziari, finalizzati a proteggere e facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.

Ai fini di una corretta indicazione dell’etichetta ambientale, è importante inoltre sapere che le informazioni da indicare si differenziano in base al destinatario finale dell’imballaggio, il quale può essere il consumatore finale (indicato con B2C, ovvero business to consumer) o un’azienda (B2B, ovvero business to business).

L’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio ricade sui produttoriEppure, in molti casi è lo stesso utilizzatore del packaging a scegliere i contenuti dell’etichetta. Per questo motivo, i soggetti sanzionabili in caso di mancata etichettatura – con sanzioni che variano da 5.200 euro a 40.000 euro – sono sia i produttori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio che i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Alla luce di quanto esposto, la CNA di Ascoli Piceno consiglia alle aziende associate di concordare preventivamente con il produttore degli imballaggi la definizione dell’etichetta e la sua stampa.

LA CNA, in accordo con il Conai, ha organizzato un webinar in programma per il 29 marzo e riservato alle imprese associate.

Per info rivolgersi a CNA Comunicazione Pesaro.

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