Vendite di oro: comunicazione degli intermediari finanziari all’anagrafe tributaria
Gli intermediari finanziari che operano nel settore del credito su pegno devono segnalare all’Anagrafe Tributaria le operazioni di vendita di “oro da investimento” effettuate per il recupero dei crediti. Tale obbligo di comunicazione, previsto per i rapporti di natura finanziaria, non è sostituito dalle segnalazioni antiriciclaggio inviate all’UIF (Risp. AE 10 febbraio 2026 n. 28).