Imposte pagate all’estero: credito da rapportare alla parte non imponibile in Italia
Il beneficio per i frontalieri comporta l’applicazione del principio di proporzionalità. Pertanto, se il reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche il relativo credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero deve essere ridotto in misura corrispondente alla quota esentata (CGT II Lombardia 8 gennaio 2026 n. 50).