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Cessioni Intra-UE: come provare l’esenzione IVA

Nelle cessioni intracomunitarie, il cedente ha diritto all’esenzione IVA ove fornisca la prova documentale rappresentativa dell’effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione.

Nelle cessioni intra-UE non si può considerare che l’unico documento idoneo a comprovare la cessione sia il CMR, sebbene si tratti di vendite con clausola “franco fabbrica”, e neppure potrà adottarsi il regime di prova “stringente” previsto per le esportazioni, che porta ad omettere di valutare gli altri documenti di origine privata (Cass. 8477/2024).

Infatti, In caso di vendita con clausola franco fabbrica il cedente ha diritto all’esenzione IVA ove fornisca la prova documentale rappresentativa dell’effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione. La prova potrà essere data anche con mezzi alternativi ricavati da fatti secondari da cui si può desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, quali ad esempio, le fatture accompagnatorie, i pagamenti tracciabili, gli elenchi INTRASTAT e le dichiarazioni dei clienti (Cass. 30889/2023).

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