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Il credito di imposta energia elettrica e gas naturale 2023

La legge di bilancio 2023 e il recente “decreto bollette”, in vigore dal 31 marzo 2023, danno diritto ad ulteriori crediti d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale sui consumi del 1° e del 2° trimestre 2023.

Nello specifico, per le imprese non energivore che abbiano una potenza di almeno 4,5 kW e che abbiano subito un incremento del costo medio del kWh superiore al 30% tra il 4° trimestre 2022 e il relativo trimestre del 2019 hanno diritto al 35% della spesa sostenuta per l’energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023.

Per quello che riguarda i consumi del 2° trimestre 2023, il confronto va fatto tra il 1° trimestre 2023 e il 1° trimestre 2019 e la percentuale del recupero scende al 10%.

Per le imprese non gasivore invece il requisito è dato dalla variazione del prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30% ed è così sia in riferimento alla differenza del 4° trimestre 2022 sul quarto 4° 2019 (+ 549,49%) che alla differenza del 1° trimestre 2023 sul 1° trimestre 2019 (+ 171,75%).

La percentuale di recupero in questo caso è pari al 45% della spesa sostenuta per il gas naturale acquistato ed effettivamente utilizzato nel 1° trimestre 2023 e del 20% per i consumi del 2° trimestre 2023.

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Se invece vuoi conoscere più nel dettaglio il meccanismo del credito di imposta per il caro energia, qui puoi trovare le tabelle riassuntive.

Non Energivore

Utilizzo Requisiti soggettivi Requisito di onerosità Agevolazioni
I trimestre 2023 II trimestre 2023
Acquista energia elettrica Dotata di contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kW Variazione del costo medio del kWh superiore al 30% tra il trimestre precedente e il relativo trimestre del 2019 Credito di imposta del 35% sulla spesa energetica Credito di imposta del 10% sulla spesa energetica

Non Gasivore

Utilizzo Requisiti soggettivi Requisito di onerosità Agevolazioni
I trimestre 2023 II trimestre 2023
Acquista gas naturale Nessun requisito specifico Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30% Credito di imposta del 45% sui consumi non termoelettrici Credito di imposta del 20% sui consumi non termoelettrici

Energivore

Utilizzo Requisiti soggettivi Requisito di onerosità Agevolazioni
I trimestre 2023 II trimestre 2023
Acquista energia elettrica Opera nei settori indicati dall’Allegato 3 delle linee guida CE Variazione del costo medio del kWh superiore al 30% tra il trimestre precedente e il relativo trimestre del 2019 Credito di imposta del 45% sulla spesa energetica Credito di imposta del 20% sulla spesa energetica
oppure Opera nei settori indicati dall’Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un IVAL non inferiore al 20%
Ed è ricompresa nell’elenco CSEA del 2022
Produce e autoconsuma energia elettrica Opera nei settori indicati dall’Allegato 3 delle linee guida CE Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30% Credito di imposta del 45% sui kWh prodotti e autoconsumati, valorizzati al PUN del I trimestre 2023 Credito di imposta del 20% sui kWh prodotti e autoconsumati, valorizzati al PUN del II trimestre 2023
oppure Opera nei settori indicati dall’Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un IVAL non inferiore al 20%
Ed è ricompresa nell’elenco CSEA del 2022
Utilizzo Requisiti soggettivi Requisito di onerosità Agevolazioni
I trimestre 2023 II trimestre 2023
Acquista gas naturale Opera nei settori indicati dall’Allegato 1 del DM 547/2021 e ha consumato nel I trim. 2022 un volume almeno pari a 0,25 GWh Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30% Credito di imposta del 45% sui consumi non termoelettrici Credito di imposta del 20% sui consumi non termoelettrici

CLAUSOLE E SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA

SCADUTO

Il credito di imposta sull’energia

Se la tua azienda ha un contatore con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (solitamente è equivalente ad una potenza impegnata pari o superiore a 15 kW) ed ha subito un incremento del costo a KWh superiore al 30% del prezzo di acquisto della componente energia elettrica (calcolato sulla media del primo trimestre 2022 al netto di imposte ed eventuali sussidi) rispetto 2019, allora può ottenere questo importante sgravio fiscale.
Dal confronto fra i costi attuali dell’energia e quello del 2019 puoi beneficiare del credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2022, utilizzabile entro il 31 dicembre 2022 sia in compensazione nei modelli F24 sia cedendo il credito.
Il Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto “Aiuti-bis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto, ha esteso il credito d’imposta anche al terzo trimestre 2022, quindi per i consumi nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2022. Analogamente a quanto avviene per i consumi del 2° trimestre, per averne diritto si dovrà aver subito un incremento di almeno il 30% del prezzo di acquisto della componente energia elettrica calcolato sulla media del secondo trimestre 2022 al netto di imposte ed eventuali sussidi rispetto al medesimo periodo del 2019.
Facciamo un esempio:
una carrozzeria di Jesi, con 80 kW di potenza disponibile, nel primo trimestre 2019 aveva un costo medio a kWh di 0,0915 mentre nel primo trimestre del 2022 di 0,3443. Una variazione del 275,83%.

Avendo avuto nel secondo trimestre 3863€ di spesa per la componente energia ha diritto ad un credito d’imposta di 579,45€.
Per le aziende non ancora costituite al 1° gennaio 2019 (ossia al momento del I trimestre 2019), non essendo disponibile il parametro iniziale di riferimento, si prenderà in considerazione l’importo di 69,26 euro/MWh


Il credito di imposta sul gas


Riguardo alle aziende non gasivore, stando alla legge, ne hanno diritto tutte le imprese e il credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per il gas naturale acquistato ed effettivamente utilizzato nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2022, è utilizzabile entro il 31 dicembre 2022 sia in compensazione nei modelli F24 sia cedendo il credito.
Il Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto “Aiuti-bis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto, ha esteso il credito d’imposta anche al terzo trimestre 2022, quindi per i consumi nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2022.


Le novità del Decreto Aiuti TER


Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto Aiuti Ter n. 144/2022, è ufficiale l’allargamento della platea dei beneficiari del credito d’imposta per l’energia elettrica: se prima potevano accedervi solo le imprese energivore e le non energivore con un contatore con potenza impegnata pari o superiore a 16,5 kWh, per i mesi di ottobre e novembre basta avere un contatore da 4,5 kWh.
Come per i periodi precedenti, oltre al requisito della potenza del contatore, è necessario aver subito un incremento del costo medio del kWh superiore al 30% tra il 3° trimestre 2022 e il relativo trimestre del 2019.
Questo credito potrà essere portato in detrazione entro il 31 marzo 2023; questo stesso termine è stato dato anche al credito del 3° trimestre dal precedente 31 dicembre 2022, che rimane solo per il credito del 2° trimestre.
Per questi 2 mesi la percentuale di credito sulla spesa energia aumenta sia per l’energia elettrica che per il gas naturale passando rispettivamente al 30% e al 40%.


Le novità del Decreto Aiuti QUATER


Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto Aiuti Quater n. 176/2022, è ufficiale l’aggiunta di dicembre ai già previsti ottobre e novembre, quindi le aziende avranno un credito più alto da portare in compensazione nell’F24.
Contestualmente, le scadenze per l’utilizzo del credito sia del 3° che del 4° trimestre 2022 vengono prorogate al 30/06/2022.
Vengono confermate per il 4° trimestre 2022 sia la potenza minima necessaria per usufruire del credito (4,5 kW di potenza disponibile) che le percentuali di credito (30% per l’energia elettrica e 40% per il gas naturale).