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Transizione 5.0: quali sono i beni strumentali agevolabili

Il DL 19/2024 che istituisce il credito d’imposta 5.0 è stato oggetto di diverse integrazioni con la Legge di Bilancio 2025. I “vecchi” allegati A e B alla L. 232/2016 (beni dell’“Industria 4.0”) non esauriscono nell’elencazione la platea dei beni agevolabili.

I beni agevolabili sono gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, sostenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione che non sia inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Tra i beni immateriali sono ricompresi anche i software, sistemi, piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo (e la visualizzazione dei consumi energetici) e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding), nonché i software relativi alla gestione di impresa.

Sono inoltre agevolabili, nell’ambito dei progetti di innovazione che perseguono la riduzione dei consumi energetici (non inferiore al 3% o al 5%) come sopra prevista:

  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza – ad eccezione delle biomasse – ma compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Trattasi di beni nuovi di fabbrica, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente, inclusi gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile (ovvero proveniente da fonti di energia non fossili, quale energia eolica, solare fotovoltaico, e geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica destinati a sopperire al fabbisogno energetico. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici  che siano: a) prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%; b) muniti di celle e prodotti, sia i moduli che le celle, negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; c) prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%. Trattasi di quei beni che transitano nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaicoistituito e tenuto dall’Agenzia nazionale per le nuove Tecnologie;
  • le spese e le attività per la formazione del personale previste finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, le quali concorrono nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni immateriali (di cui al co. 4 e alla lettera a) dell’art. 38) e in ogni caso fino al massimo di 300 mila euro, (e a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni appositamente individuati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy).

Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

  • ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
  • ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosii.

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