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Riscossione: quali sono i requisiti per fruire della dilazione in 120 rate

In tema di riscossione, l’Agenzia delle Entrate, in occasione di un incontro con la stampa specializzata, ha fornito chiarimenti sui requisiti per fruire del piano di dilazione in 120 rate.

In occasione di un incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sui requisiti per fruire del piano di dilazione in 120 rate in caso di somme da rateizzare maggiori di 120.000 euro.

Si ricorda in primo luogo che l’art. 13 D.Lgs. 110/2024 modifica l’art. 19 DPR 602/73 in materia di dilazione del pagamento, in coerenza con le indicazioni della legge delega, che pone l’obiettivo della stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate.

Pertanto, per tutte le domande di dilazione presentate a partire dal 2025, è previsto il graduale aumento del numero delle rate conseguibili (da 72 a 120 e, quindi, una dilazione da 6 a 10 anni).

La norma, inoltre, introduce distinzioni sul numero delle rate concedibili a seconda che sia documentata o meno la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e in base alla data in cui viene presentata la domanda, tenuto conto altresì dell’importo da rateizzare. In particolare, per le somme di importo superiore a 120.000 euro, è prevista la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta, se l’istante documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata, avendo riguardo:

a) per le persone fisiche e per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lett. a), all’indice di liquiditàe al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Tuttavia, come previsto dalla norma, per le modalità di applicazione e di documentazione dei suddetti parametri, si dovrà attendere un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ancora da emanare, con il quale saranno stabilite le modalità di applicazione e di documentazione dei parametri medesimi e saranno individuati:

a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata, in ogni caso, sussistente;

b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per i quali non è possibile applicare i parametri previsti dalla norma.

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