Registrazione ai fini IVA unica nell’UE: una riforma cruciale
La riforma dell’IVA UE nell’era digitale comprende anche la cd. Single VAT Registration in the UE, quale strumento per il contrasto alle frodi IVA nel panorama unionale. Tra le altre misure troviamo: il mandato IOSS per i marketplaces; semplificazioni IVA per il regime di call-off stock; il contrasto all’uso improprio dell’identificativo IOSS ed altre.
L’IVA UE nel settore digitale: quali novità?
L’ascesa dell’economia digitale ha avuto un impatto significativo sul funzionamento del sistema dell’IVA dell’Unione, in quanto pone sfide ai nuovi modelli aziendali digitali e non consente il pieno utilizzo dei dati generati dalla digitalizzazione. La direttiva 2006/112/CE del Consiglio dovrebbe essere modificata per tenere conto di questa evoluzione.
Sulla base di ciò, Il Parlamento Europeo ha proposto oltre 250 modifiche all’IVA della Commissione Europea (CE) nelle riforme dell’Era Digitale, per migliorare l’efficienza dell’IVA per tutti e ridurre le frodi. Le riforme vanno raggruppate in tre settori:
- Registrazione IVA unica nell’UE – estensione dell’OSS ai trasferimenti B2C di stock;
- Obblighi di segnalazione digitale & fatturazione elettronica;
- Trattamento IVA delle piattaforme economiche.
Registrazione IVA unica nell’UE
L’introduzione di una partita IVA unica UE porterà a interventi mirati in vari settori, quali:
- Estensione OSS (for B2C and B2C own stocks);
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- Marketplace ritenuti fornitori estesi ai venditori UE;
- M andato IOSS EU per i mercati;
- Contrasto dell’UE all’uso improprio dei numeri IOSS;
- Correzioni rapide alle norme IVA esistenti per il commercio elettronico;
- Termina la semplificazione IVA call-off stock;
- Armonizzazione delle regole di Reverse Charge B2B.
Estensione OSS per azioni proprie B2C e B2C
Il successo del pacchetto e-commerce della dichiarazione IVA One-Stop-Shop per la vendita a distanza sarà esteso ai movimenti delle proprie scorte da parte dei venditori e-commerce prima della vendita e-commerce B2C (transazioni B2B2C).
Inoltre, la SVR (Single VAT Registration) consentirà alle imprese di addebitare, dichiarare e gestire l’intera IVA dell’UE attraverso le autorità fiscali nazionali, compreso eventualmente l’intero processo di audit.
Quanto al movimento delle scorte, esso rimarrà tassabile con due transazioni: arrivo e vendita. Entrambi sarebbero segnalati nell’OSS, che richiederebbe l’aggiunta di ulteriori informazioni da segnalare allo stato membro di identificazione (dove è registrato l’OSS).
Ciò eliminerà la necessità di centinaia di migliaia di registrazioni IVA estere per i venditori di e-commerce. La Commissione UE stima che la gestione di ogni singola registrazione estera costi 5.000 euro l’anno per le imprese. Questa variazione del totale ridurrà il costo dei venditori di 800 milioni di euro all’anno o 8,7 miliardi di euro tra il 2023 e il 2032, secondo le stime della CE.
L’attuale soglia di vendita a distanza paneuropea di 10.000 euro sarà limitata al luogo in cui è stabilito il venditore. Quindi potrebbero non usarlo più di una seconda volta se detengono azioni nei territori di altri stati membri.
Altre transazioni B2B ove escluse per l’implementazione 2025 sono state escluse per problemi di deducibilità. Ma questo potrebbe cambiare in futuro.
Marketplace ritenuti fornitori estesi ai venditori dell’UE
Per i venditori dell’UE, dove le vendite di e-commerce transfrontaliere sono agevolate da un mercato, l’IVA sulla vendita domestica locale al consumatore passerà al mercato come presunto fornitore. Fanno eccezione le vendite nel paese di residenza del venditore.
Ciò indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il venditore, il che significa un’estensione del pacchetto di e-commerce del 2021 solo per i paesi non UE per includere i venditori dell’UE. Questo livellerà il campo di gioco.
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Il venditore utilizzerà OSS per segnalare al mercato l’acquisizione imponibile a tasso zero.
Le transazioni B2B nello scenario sarebbero senza aliquota IVA.
Lo svantaggio di questa decisione è che favorirebbe i venditori che utilizzano i marketplace e penalizzerebbe le vendite sul proprio sito Web che sarebbero comunque responsabili della dichiarazione IVA nazionale.
Mandato IOSS EU per i mercati
Il pacchetto di riforma dell’era digitale dell’IVA (ViDA) include un obbligo a partire dal 1° gennaio 2025 per rendere più facile per i marketplace accettare i rapporti di importazione B2C dei loro venditori tramite il reso Import One-Stop Shop (IOSS). Questo è stato introdotto come facoltativo per i marketplace nel pacchetto IVA sull’e-commerce dell’UE di luglio 2021.
Il provvedimento si collega ad uno dei pilastri di ViDA, l’estensione delle riforme della Partita IVA unica dell’OSS. Ciò include i marketplace che sono considerati fornitori per gli obblighi IVA dei venditori dell’UE a partire dal 1° gennaio 2025.
L’UE propone di revocare la soglia di 150 EUR per l’utilizzo dell’IOSS a partire dal 1° marzo 2028.
I punti chiave sono:
- Il reso IOSS semplifica la dichiarazione IVA di importazione UE per spedizioni da 150 €;
- Porre fine all’esenzione IVA di importazione di € 22 sulle importazioni di basso valore;
- Addebito in cassa di spedizioni con IVA di vendita non superiore a € 150;
- IOSS – registrazione UE unica per tutte le importazioni € 150;
- Rendimenti IOSS mensili;
- Mercato dei fornitori considerati IOSS;
- Obblighi di conformità IVA IOSS per i marketplace.