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Deposito temporaneo rifiuti da manutenzione: ribadito che le semplificazioni si applicano anche agli artigiani

Il Testo Unico Ambientale stabilisce che i rifiuti derivanti da attività di manutenzione, piccoli interventi edili e operazioni di pulizia possono essere temporaneamente depositati presso la sede dell’impresa che effettua l’attività.

Il trasporto di questi rifiuti può avvenire con un documento di trasporto modificato invece del formulario standard.
Il Ministero dell’Ambiente ha confermato che questa procedura è valida anche per le imprese artigiane.
Tuttavia, le “limitate quantità” di rifiuti che beneficiano di queste semplificazioni non sono predefinite e devono essere valutate caso per caso, considerando i rischi associati.

Riferimento normativo: art. 193, c.19, D.Lgs. n. 152/2006; Ministero Ambiente, interpello n. 192206/2024

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