Commercialisti: perizie per indennizzi balneari
Il decreto legge 131/2024 (DL salva infrazioni), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2024 n. 217, contiene la disciplina sulle concessioni balneari e sui relativi indennizzi che devono essere rilasciati tramite perizia dei commercialisti.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024 il decreto legge 131/2024 (DL salva infrazioni) contenente disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
In particolare, il decreto contiene all’art. 1 un significativo riconoscimento della funzione del CNDCEC e, più in generale, della categoria, attribuendo un ruolo importante e delicato che vedrà i commercialisti ancora una volta impegnati al servizio del Paese. È, infatti, previsto che in caso di rilascio di una concessione balneare a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante e che il valore dell’indennizzo è determinato con perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’indennizzo sarà pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni.
Il decreto prevede:
- l’estensione della validità delle attuali concessioni balneari fino al 30 settembre 2027. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva;
- entro questo termine e connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028;
- l’obbligo di avviare le gare entro giugno 2027;
- l’obbligo di fissare la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 anni a un massimo di 20 anni, per garantire al concessionario di ammortizzare gliinvestimenti effettuati.
L’aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l’esito positivo della verifica da parte dell’ente concedente dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario. L’atto che regola il rapporto concessorio è stipulato entro e non oltre 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio, l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima.
In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all’avvenuto pagamento dell’indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al 20%.