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Bonus transizione 5.0: soggetti beneficiari e aliquote agevolative

Il Piano Transizione 5.0 introduce un bonus, legato alla transizione energetica e digitale dei processi produttivi, per le imprese che effettuano nuovi investimenti dal 2024 al 2025. 

L’art. 38 DL 19/2024 ha introdotto un incentivo legato alla transizione energetica e digitale dei processi produttivi (Bonus Transizione 5.0), a fronte di nuovi investimenti effettuati nei periodi di imposta 2024-2025 in beni materiali e beni immateriali (investimenti trainanti) e nei beni necessari per l’autoproduzione ed autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, oltre alle spese di formazione in competenze per la transizione ecologica (investimenti trainati). Il beneficio è legato alla presentazione di progetti di innovazione certificati finalizzati a ridurre i consumi energetici di struttura o di processo da ricondurre a specifiche soglie di risparmio alle quali viene legata una differente aliquota agevolativa.

Il credito d’imposta 5.0 è riconosciuto alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 ed interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta la Legge di Bilancio 2025 ha incrementato la maggiorazione riconosciuta in relazione alle seguenti tipologie di investimenti:

  • al 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui all’art. 12 c. 1 lett. a) DL 181/2023;
  • al 140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% di cui all’art. 12 c. 1 lett. b) DL 181/2023;
  • al 150% del costo per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0% di cui all’art. 12 c. 1 lett. c) DL 181/2023.

 

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