Agenzia riscossione: la guida sulla rateizzazione su semplice richiesta e documentata
Dal 2025 cambia il pagamento a rate per cartelle e avvisi con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. A tal proposito, l’Agenzia ha pubblicato una Guida sulle novità introdotte all’istituto del pagamento rateale dal legislatore della riforma fiscale.
Il D.Lgs. 110/2024 (detto Decreto Riscossione) ha inserito nuove disposizioni per riordinarne l’intero sistema nazionale.
A tal fine è stata di recente pubblicata la Guida sulla nuova rateizzazione delle cartelle di pagamentoche illustra e riepiloga le novità apportate all’istituto del pagamento rateale.
In prima battuta, è utile sapere che, per le istanze di rateazione presentate dal 1° gennaio 2025, è prevista la possibilità per i contribuenti di ottenere piani di ammortamento fino a 120 rate mensili (10 anni).
In particolare, sono istituite le seguenti nuove forme di rateizzazione:
Rateizzazione su “Semplice richiesta”
Per i debiti di importi fino a 120.000 euro, su semplice domanda e senza fornire prova di trovarsi in difficoltà finanziaria, sarà possibile ottenere la dilazione sino ad un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 2029.
Rateizzazione “a richiesta documentata”
Per i debiti di importi fino a 120.000 euro, fornendo documenti comprovantila temporanea situazione di difficolta economica sarà possibile ottenere le seguenti forme di dilazione:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Per i debiti di importo superiore a 120.000 euro, fornendo documenti comprovanti latemporanea situazione di difficolta, sarà possibile ottenere la dilazione fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
A tal riguardo nella Guida viene evidenziato che la condizione di “temporaneità” rappresenta l’elemento essenziale su cui si basa l’istituto della rateizzazione, dovendo il contribuente dichiarare, o documentare, la capacità di poter pagare, seppur a rate, i propri debiti. Pertanto, non potranno beneficiare del pagamento rateale coloro per cui la difficoltà economico- finanziaria sia definitiva (come per esempio in caso di liquidazione giudiziale) oppure i soggetti interessati da particolari procedure concorsuali che richiedono il rispetto del principio della par condicio creditorum.
Con il DM MEF 27 dicembre 2024 il MEF ha anche disciplinato i criteri di individuazione dello stato di temporanea difficoltà, necessari per accedere a forme di dilazione più vantaggiose – che, fino ad oggi, erano stati descritti solo in circolari e direttive emanate dall’allora Equitalia Spa.
Per agevolare i contribuenti per affrontare i non semplici calcoli, l’AdeR renderà disponibile sul proprio sito unapplicativo con cui simulare il numero massimo di rate concedibili in relazione all’ammontare del debito.
Pagamenti e decadenza
La Guida specifica anche le modalità previste per effettuare il pagamento nonché le eventuali cause di decadenza dalla rateazione. Si decade dalla rateazione nei seguenti casi:
- per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio per i residenti nella cosiddetta ex “zona rossa” COVID): 18 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021: 10 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022: 5 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022: 8 rate anche non consecutive.